Costituzione del Giappone del 1889

Traduzione della Costituzione dell'impero del Giappone. Pubblicata nel 1889.

appunti
appunti
Costituzione del Giappone del 1889
Tipo di risorsa Tipo: appunti
Materia di appartenenza Materia: Storia contemporanea

Promulgata: 11 febbraio 1889. Entrata in vigore: 29 novembre 1890. Emendata dalla Costituzione del Giappone: 3 maggio 1947.


CAPITOLO I.
L'IMPERATORE
Art. 1 · Art. 2 · Art. 3 · Art. 4 · Art. 5 · Art. 6 · Art. 7 · Art. 8 · Art. 9 · Art. 10 · Art. 11 · Art. 12 · Art. 13 · Art. 14 · Art. 15 · Art. 16 · Art. 17
CAPITOLO II.
DIRITTI E DOVERI DEI SUDDITI
Art. 18 · Art. 19 · Art. 20 · Art. 21 · Art. 22 · Art. 23 · Art. 24 · Art. 25 · Art. 26 · Art. 27 · Art. 28 · Art. 29 · Art. 30 · Art. 31 · Art. 32
CAPITOLO III.
LA DIETA IMPERIALE
Art. 33 · Art. 34 · Art. 35 · Art. 36 · Art. 37 · Art. 38 · Art. 39 · Art. 40 · Art. 41 · Art. 42 · Art. 43 · Art. 44 · Art. 45 · Art. 46 · Art. 47 · Art. 48 · Art. 49 · Art. 50 · Art. 51 · Art. 52 · Art. 53 · Art. 54
CAPITOLO IV.
I MINISTRI DI STATO E IL CONSIGLIO PRIVATO
Art. 55 · Art. 56
CAPITOLO V.
LA GIUSTIZIA
Art. 57 · Art. 58 · Art. 59 · Art. 60 · Art. 61
CAPITOLO VI.
FINANZE
Art. 62 · Art. 63 · Art. 64 · Art. 65 · Art. 66 · Art. 67 · Art. 68 · Art. 69 · Art. 70 · Art. 71 · Art. 72
CAPITOLO VII.
NORME SUPPLEMENTARI
Art. 73 · Art. 74 · Art. 75 · Art. 76

Giuramento imperiale (Tsuge-bumi)

Giuramento Imperiale prestato nel Santuario del Palazzo Imperiale (Tsuge-bumi)

Noi, Successori al prosperoso Trono dei Nostri Predecessori, facciamo umile e solenne giuramento agli Imperiali Fondatori della Nostra Casata e ai Nostri Imperiali Avi ancestrali che, nel perseguire una nobile politica d'armonia con i Cieli e con la Terra, Noi manterremo e assicureremo dal declino le antiche forme di Governo. Considerando la progressiva tendenza dello sviluppo negli umani eventi e in parallelo con l'avanzata della civilizzazione, Noi reputiamo conveniente, al fine di dare chiarezza e precisione alle istruzioni tramandate dagli Imperiali Fondatori della Nostra Casata e dai Nostri Imperiali Avi ancestrali, di stabilire delle leggi fondamentali formulate in un'espressa disposizione legislativa: questo affinché la Nostra Imperiale discendenza possa disporre di un'espressa guida per la condotta che essi dovranno perseguire, e affinché, inoltre, i Nostri sudditi possano, in questo modo, essere capaci di godere d'ampie facoltà in ciò confidando nel loro sostegno, a che l'osservanza nelle Nostre leggi possa continuare in perpetuo nel tempo. Noi abbiamo la volontà di dare la più grande sicurezza alla stabilita del Nostro paese e di promuovere il benessere di tutto il popolo che dimora nei confini dei Nostri domini; e perciò Noi ora stabiliamo la Costituzione e lo Statuto della Casata Imperiale. Queste Leggi costituiscono da sole i corretti precetti per la condotta del Governo, tramandatici dagli Imperiali Fondatori della Nostra casata e dai Nostri Imperiali avi ancestrali. Per essere stati fortunati che nel Nostro regno, adeguandolo con le necessità dei tempi attuali, sia stato compiuto questo lavoro, Noi siamo grati ai Gloriosi Spiriti degli Imperiali Fondatori della Nostra Casata e dei Nostri Imperiali Avi ancestrali.

Noi ora riverenti facciamo Nostra preghiera a Loro e ai Nostri Illustri Padri, implorando l'aiuto dei Loro Sacri Spiriti, e facendo loro solenne giuramento che mai né adesso né in futuro mancheremo di essere un esempio ai nostri sudditi nell'osservanza delle Leggi come qui stabilite. Possano i celesti Spiriti essere testimoni di questo Nostro solenne Giuramento.

Rescritto Imperiale di Promulgazione della Costituzione.

Volendo Noi assicurarci la gioia e gloria nel Nostro cuore promuovendo la prosperità del Nostro paese, e il benessere de Nostri sudditi. Di conseguenza Noi, in virtù del Supremo potere che ci proviene essenzialmente dai Nostri Imperiali Avi, promulghiamo la presente e immutabile legge fondamentale, per il bene di nostri attuali sudditi e i loro discendenti.

Gli Imperiali fondatori della Nostra Casata e i Nostri Imperiali Avi, con l'aiuto e il supporto degli avi dei Nostri sudditi, hanno posto le fondamenta del nostro impero su una base che durerà per sempre. Questo brillante avvenimento rifulge negli annali del Nostro paese, ed è merito delle gloriose virtù de Nostri Sacri Imperiali Avi, alla lealtà e valore dei Nostri sudditi, al loro amore per il loro paese e alla loro pubblica virtù. Considerando che i Nostri sudditi sono discendenti dei leali e buoni sudditi dei Nostri Imperiali Avi, Noi non dubitiamo che i Nostri sudditi non saranno guidati dai nostri giudizi e concorderanno con tutti i nostri sforzi a che, cooperando armoniosamente insieme, partecipino con Noi alla Nostra speranza di rendere manifesta la gloria del Nostro paese sia all'interno sia all'estero, e di assicurare per sempre la stabilita dell'opera tramandata a Noi da Nostri Imperiali Avi.

Preambolo (o editto) (joyu)

Avendo, in virtù della gloria dei Nostri Avi, ascesi al trono da un linea di successione ininterrotta da ere immemorabili; il desiderio di promuovere il benessere, promuovendo lo sviluppo delle facoltà morali e intellettuali dei Nostri diletti sudditi, dal momento che siamo stati colmati dalla solerte benevolenza e affezionata vigilanza dei Nostri Avi, nell'augurio di mantenere la prosperità dello Stato, di concerto con il Nostro popolo e con il loro supporto, Noi con ciò promulghiamo, in osservanza del nostro rescritto Imperiale del dodicesimo giorno del decimo mese del quattordicesimo anno dell'era Meiji, una fondamentale legge dello Stato, che esibisca i princìpi che devono essere guida della Nostra condotta e riferimenti per i Nostri discendenti e i Nostri sudditi cui dovranno in perpetuo conformarsi.

Il diritto di sovranità dello Stato, che abbiamo ereditato dai Nostri Avi, e che sarà tramandato ai nostri discendenti. Non sarà né da noi né da loro esercitato in futuro che in accordo con le previsioni concesse con la presente Costituzione.

Noi qui dichiariamo di rispettare e proteggere la sicurezza dei diritti e delle proprietà del Nostro popolo e di assicurare loro il completo godimento di tali diritti, secondo i termini previsti della presente Costituzione e della legge.

La Dieta Imperiale è per la prima volta convocata entro il ventitreesimo anno dell'era Meiji, e in coincidenza con tale data d'apertura, la presente Costituzione entrerà in vigore.

Quando nel futuro potrebbe essere necessario emendare una delle previsioni della presente Costituzione, Noi o i Nostri successori assumeranno il diritto di tale iniziativa e sottometteranno un progetto in tal senso alla Dieta Imperiale. La Dieta Imperiale pronuncerà il proprio voto su di essa, in accordo ai termini imposti dalla presente Costituzione, in nessuno altro modo ai Nostri discendenti o ai Nostri sudditi sarà permesso modificare quanto è previsto.

I Nostri Ministri di Stato, nel Nostro nome, saranno responsabili dell'esecuzione della presente Costituzione, e i Nostri attuali e futuri sudditi per sempre avranno dovere di lealtà alla presente Costituzione.

CAPITOLO I. L'IMPERATORE

Articolo 1

L'impero del Giappone è regnato e governato dalla dinastia Imperiale ininterrotta da tempi immemorabili.

Articolo 2

Al Trono Imperiale succedono i soli discendenti maschi dell'Imperatore, secondo le previsioni dello Statuto della Casata Imperiale.

Articolo 3

L'Imperatore è sacro e inviolabile.

Articolo 4

L'Imperatore è il capo dell'Impero, riunisce in Se stesso i diritti di sovranità e li esercita in accordo con le previsioni della presente Costituzione.

Articolo 5

L'Imperatore esercita il potere legislativo con il consenso della Dieta Imperiale.

Articolo 6

L'Imperatore sanziona le leggi, ordinando che siano promulgate ed eseguite.

Articolo 7

L'Imperatore convoca, apre, chiude e proroga la Dieta imperiale, e scioglie la Camera dei Rappresentanti.

Articolo 8

1. L'Imperatore, in conseguenza all'urgente necessità di mantenere la sicurezza pubblica o di evitare una pubblica calamità, emana, quando la Dieta Imperiale non è in seduta, Ordinanze Imperiali aventi valore di legge.

2. Tali Ordinanze Imperiali sono sottoposte alla più prossima sessione Dieta Imperiale, ove la Dieta non approvi le suddette ordinanze, il Governo le dichiarerà invalide per il futuro.

Articolo 9

L'Imperatore emana o attiva se ve n'è esigenza, le Ordinanze necessarie per l'applicazione delle leggi, per il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico, per la promozione del benessere dei sudditi. Ma nessun'ordinanza potrà in alcun modo modificare una qualche legge vigente.

Articolo 10

L'Imperatore determina l'organizzazione dei differenti settori dell'amministrazione, retribuisce ogni ufficiale civile e militare, nominando e dimettendo gli stessi: le eccezioni stabilite specialmente nella presente costituzione od in altre leggi saranno rispettate.

Articolo 11

L'Imperatore ha il supremo comando dell'Esercito e della Marina.

Articolo 12

L'Imperatore determina l'organizzazione e lo stato di pace dell'Esercito e della Marina.

Articolo 13

L'Imperatore dichiara la guerra, fa la pace e conclude i trattati.

Articolo 14

1. L'Imperatore dichiara lo stato d'assedio.

2. I termini e gli effetti dello stato d'assedio sono determinate dalla legge

Articolo 15

L'Imperatore conferisce titoli di nobiltà, ranghi, ordini e altre onorificenze.

Articolo 16

L'Imperatore concede l'amnistia, la grazia, la commutazione delle pene e la riabilitazione.

Articolo 17

  1. Una Reggenza è istituita in conformità con le previsioni dello Statuto della Casata Imperiale.
  2. Il Reggente eserciterà i poteri appartenenti all'Imperatore in Suo nome.

CAPITOLO II. DIRITTI E DOVERI DEI SUDDITI

Articolo 18

Le condizioni necessarie per essere suddito Giapponese sono determinate dalla legge.

Articolo 19

Ogni suddito Giapponese può, nel rispetto delle qualifiche richieste dalle leggi o dalle ordinanze, egualmente accedere ad un incarico civile o militare o altro pubblico ufficio.

Articolo 20

I sudditi Giapponesi sono tenuti a prestare servizio nell'Esercito o nella Marina, secondo le previsioni della legge.

Articolo 21

I sudditi Giapponesi sono tenuti al dovere di pagare le imposte, secondo le previsioni della legge.

Articolo 22

I sudditi Giapponesi hanno libertà di dimora e di cambiare la stessa salvo i limiti della legge.

Articolo 23

Nessun suddito Giapponese sarà arrestato, detenuto, giudicato o punito, salvo nei casi previsti della legge.

Articolo 24

Nessun suddito Giapponese sarà privato del diritto ad essere processato dai giudici determinati dalla legge.

Articolo 25

Eccetto che nei casi previsti dalla legge, la residenza di nessun suddito Giapponese potrà essere violata o perquisita senza il suo consenso.

Articolo 26

Eccetto che nei casi menzionati nella legge, la segretezza della corrispondenza d'ogni suddito Giapponese rimarrà inviolabile.

Articolo 27

  1. Il diritto di proprietà d'ogni suddito Giapponese deve rimanere inviolabile.
  2. Le misure necessarie di requisizione per utilità pubblica saranno previste dalla legge.

Articolo 28

I sudditi Giapponesi potranno, con il limite di non pregiudicare la pace e l'ordine e di non contravvenire ai loro doveri come sudditi, godere di libertà di fede religiosa.

Articolo 29

I sudditi Giapponesi, con i limiti di legge, godono di libertà di parola, scrittura, pubblicazione, riunione e associazione.

Articolo 30

I sudditi Giapponesi, potranno presentare petizioni, osservando le dovute forme di rispetto e conformandosi alle speciali norme previste in tal caso.

Articolo 31

Le previsioni contenute nel presente Capitolo non possono pregiudicare l'esercizio dei poteri appartenenti all'Imperatore, in tempo di guerra o in caso d'emergenza nazionale.

Articolo 32

Ciascuna delle previsioni contenute nei precedenti Articoli del presente Capitolo, che non sia in conflitto con le leggi e le norme di disciplina dell'Esercito e della Marina, è applicabile agli ufficiali e soldati dell'Esercito e della Marina.

CAPITOLO III. LA DIETA IMPERIALE

Articolo 33

La Dieta Imperiale si compone di due Camere: la Camera dei Pari e la Camera dei Rappresentanti.

Articolo 34

La Camera dei Pari è, nel rispetto dell'ordinanza concernente la Camera dei Pari stessa, composta dai membri della Famiglia Imperiale, dagli appartenenti alla nobiltà, e da coloro che sono stati nominati a tal proposito dall'Imperatore.

Articolo 35

La Camera dei Rappresentanti è composta da membri eletti dal popolo in accordo secondo quanto previsto della legge elettorale.

Articolo 36

Nessuno può allo stesso tempo essere Membro di entrambe le Camere.

Articolo 37

Ogni legge richiede il consenso delle due Camere.

Articolo 38

Entrambe le Camere votano sui progetti di legge sottoposti a loro dal Governo, e possono rispettivamente proporre progetti di legge.

Articolo 39

Una legge, che è stata respinta da una o dall'altra Camera, non potrà essere nuovamente esaminata durante la medesima sessione.

Articolo 40

Entrambe le Camere possono presentare interrogazioni al Governo, sia sulle leggi sia su ogni altro oggetto. Nel caso che tale interrogazione non sia stata accettata, non è possibile presentarne una seconda durante la medesima sessione.

Articolo 41

La Dieta Imperiale è convocata ogni anno.

Articolo 42

La sessione della Dieta Imperiale ha la durata di tre mesi. In caso di necessità, la durata di una sessione può essere prorogata con Ordinanza Imperiale.

Articolo 43

  1. Quando sorgano urgenti necessità, una sessione straordinaria può essere convocata in aggiunta a quella ordinaria.
  2. La durata di tale sessione straordinaria è determinata con Ordinanza Imperiale.

Articolo 44

  1. L'apertura, la chiusura, il proroga di sessione o l'aggiornamento della Dieta Imperiale ha effetto concomitante per entrambe le camere.
  2. Nel caso in cui sia stato decretato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Pari è prorogata.

Articolo 45

Nel caso in cui sia stato decretato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, con Ordinanza Imperiale si procederà ad una nuova elezione dei Membri. La nuova Camera dovrà essere convocata entro i cinque mesi dal giorno dello scioglimento.

Articolo 46

Nessun dibattito può essere aperto e nessun voto può essere dato in ciascuna Camera della Dieta Imperiale senza che almeno un terzo del complessivo numero dei Membri sia in questa presente.

Articolo 47

I voti sono dati in entrambe le camere a maggioranza assoluta. In caso di un voto di parità al Presidente spetterà il voto decisivo.

Articolo 48

Le deliberazioni di entrambe le Camere sono date in seduta pubblica. La deliberazione potrà anche, dietro richiesta del Governo o risoluzione della Camere, essere data in seduta segreta.

Articolo 49

Entrambe le Camere della Dieta Imperiale potranno rispettosamente presentare messaggi all'Imperatore.

Articolo 50

Entrambe le camere possono ricevere petizioni presentate dai sudditi.

Articolo 51

Entrambe le Camere potranno emanare, oltre a ciò che e previsto dalla presente Costituzione o dalla legge della Dieta Imperiale, le norme necessarie alla direzione dei loro affari interni.

Articolo 52

Nessun Membro di entrambe le Camere è tenuto a responsabilità al di fuori della rispettiva Camera per ogni opinione espressa o per ogni voto dato nella Camera stessa. Quando, tuttavia, il Membro stesso ha dato pubblicità alle sue opinioni in pubblico dibattito, con documenti stampati o scritti, o con altri similari modi, sarà, in tal caso, sottoposto alle leggi generali.

Articolo 53

I Membri di entrambe le Camere sono, durante la sessione, immuni da arresto, salvo che con il consenso della loro Camera, eccetto in caso di delitto flagrante, o di reati connessi a stati di rivolta interna o d'aggressione esterna.

Articolo 54

I Ministri di Stato e i Delegati del Governo possono, in ogni momento, occupare posto e parlare in entrambe le Camere.

CAPITOLO IV. I MINISTRI DI STATO E IL CONSIGLIO PRIVATO

Articolo 55

I Ministri di Stato competenti assolvono le loro funzioni per Imperatore e sono responsabili in sua vece.

Tutte le Leggi, Ordinanze Imperiali o Rescritti Imperiali di qualsiasi tipo, che siano relativi agli affari dello stato, richiedono la controfirma di un Ministro di Stato.

Articolo 56

Il Consiglio Privato, in accordo con le previsioni per l'organizzazione del Consiglio Privato stesso, delibera sui più importanti affari di Stato su domanda dell'Imperatore.

CAPITOLO V. LA GIUSTIZIA

Articolo 57

  1. La funzione giudiziaria è esercitata dai tribunali previsti dalla legge, in nome dell'Imperatore.
  2. L'organizzazione dei tribunali è determinata dalla legge.

Articolo 58

  1. I giudici sono nominati fra coloro che possiedono la necessaria qualificazione richiesta dalla legge.
  2. Nessun giudice può essere revocato dal suo incarico se non per una sentenza criminale o sanzione disciplinare.
  3. Le norme di sanzione disciplinare sono stabiliti con legge.

Articolo 59

Il giudizio e la sentenza di un tribunale sono tenuti pubblicamente. Quando tuttavia, esiste un qualche timore che tale pubblicità possa essere pregiudizievole alla pace e all'ordine, o al mantenimento della pubblica moralità, il pubblico processo può essere sospeso nei casi previsti dalla legge o su decisione del tribunale.

Articolo 60

Le materie che ricadono sotto la competenza dei tribunali speciali sono specificatamente stabilite dalla legge.

Articolo 61

Nessuna azione legale, relativa a diritti che si ritengano violati da una misura amministrativa illegale da parte delle autorità, e che siano di competenza della giurisdizione amministrativa appositamente determinata dalla legge, può essere presa in cognizione dalle Corti di Giustizia.

CAPITOLO VI. FINANZE

Articolo 62

  1. L'istituzione di nuove imposte o la variazione degli obblighi (di una già esistente) sono determinate dalla legge.
  2. Tuttavia, ogni altro tipo di provento amministrativo o altra entrata avente natura di compensazione non rientrano nella previsione di cui al comma precedente.
  3. L'assunzione del debito nazionale e l'assunzione di altre passività a carico del Tesoro Nazionale, eccettuate quelle che si siano previste in Bilancio, richiede il consenso della Dieta Imperiale.

Articolo 63

L'esazione delle imposte esistenti, per quanto non siano riformate da una nuova legge, e effettuata secondo le precedenti procedure.

Articolo 64

  1. Le uscite e le entrate dello Stato richiedono il consenso della Dieta Imperiale per mezzo di un bilancio annuale.
  2. Tutte le spese superiori allo stanziamento stabilito nei titoli e paragrafi del bilancio, o che non se erano previste nel bilancio, richiedono di conseguenza l'approvazione della Dieta Imperiale.

Articolo 65

Il Bilancio è anzitutto esaminato per primo dalla Camera dei Rappresentanti.

Articolo 66

Le spese della Casata Imperiale sono sostenute ogni anno dal Tesoro Nazionale, secondo l'ammontare già fissato in tal senso, non è in tal caso richiesto il consenso della Dieta Imperiale, salvo nel caso in cui se ne trovi necessario un incremento.

Articolo 67

Le spese già stabilite in base alla Costituzione sui poteri appartenenti all'Imperatore, e altresì le spese che fossero sorte per effetto di legge, o appartenente a un legale obbligo di Governo, Non possono essere rifiutate o ridotte dalla Dieta Imperiale, senza l'assenso del Governo.

Articolo 68

Per venire incontro a particolari fabbisogni, il Governo può chiedere il consenso alla Dieta Imperiale a che uno stanziamento sia destinato ad un Fondo di Spesa Permanente, per un numero prestabilito di anni.

Articolo 69

Ove sia necessario coprire dei disavanzi, ove siano inevitabili, nel bilancio e per far fronte a spese impreviste nello stesso, sarà previsto in Bilancio un Fondo di Riserva.

Articolo 70

  1. Ove la Dieta imperiale non possa convocarsi, a causa di condizioni esterne o interne del paese, in caso di urgente necessità per il mantenimento della pubblica sicurezza, il Governo può prendere tutte le necessarie misure finanziarie attraverso un'Ordinanza Imperiale.
  2. Nel caso menzionato dal precedente comma, la questione sarà sottoposta alla Dieta Imperiale, e sarà richiesta la sua approvazione.

Articolo 71

Ove la Dieta imperiale non ha deliberato sul Bilancio, o quando il Bilancio non sia stato approvato, il Governo metterà in atto il bilancio dell'anno precedente.

Articolo 72

  1. I saldi finali delle uscite e delle entrate dello Stato devono essere verificate e confermate dal Comitato dei Revisori, e saranno sottoposte dal Governo alla Dieta Imperiale insieme alla relazione di verifica di detto ufficio.
  2. L'organizzazione e le competenze del Comitato dei Revisori saranno determinati con legge separata.

CAPITOLO VII. NORME SUPPLEMENTARI

Articolo 73

  1. Ove diventi necessario per il futuro emendare le previsioni della presente Costituzione, un progetto a questo fine sarà sottoposto alla Dieta Imperiale per Ordine Imperiale.
  2. Nel suddetto caso, nessuna Camera può aprire il dibattito, senza che almeno due terzi del numero dei suoi Membri sia presente, e nessun emendamento può essere approvato senza che la maggioranza di non meno dei due terzi dei Membri presenti sia ottenuta.

Articolo 74

  1. Nessuna modificazione dello Statuto della Casata Imperiale richiede di essere sottomessa alla deliberazione della Dieta Imperiale.
  2. Nessuna previsione della presente Costituzione può essere modificata dallo Statuto della Casata Imperiale.

Articolo 75

Nessuna modificazione può essere introdotta nella Costituzione o nello Statuto della Casa Imperiale in vigenza di una Reggenza.

Articolo 76

  1. Gli atti legali esistenti, così come Leggi, Regolamenti, Ordinanze e le altre disposizioni legali, quali esse siano, per ciò che non è in conflitto con la presente Costituzione continuano ad avere vigenza.
  2. Tutti gli esistenti contratti o vincoli da cui discendono obbligazioni verso il Governo, e da cui conseguono delle spese, rientrano nell'applicazione dell'articolo 67.


Costituzione attuale del Giappone

Fonte