Secondo l'art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

lezione
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Contratti
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato

Da tale definizione si deduce che il contratto è rapporto, necessariamente bilaterale o plurilaterale, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di costituire (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a un rapporto preesistente)un rapporto giuridico patrimoniale.

Le classificazioni dei contratti modifica

I contratti possono essere classificati secondo numerose categorie.

Si distinguono:

  • contratti tipici e contratti atipici, a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico (cfr. 1322, 2° comma c.c.). A detta della vulgata tradizionale, questa espressione non vorrebbe dire niente di più che "interessi leciti".
  • contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, a seconda che trasferiscano la Proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato (cfr. 1376 c.c.) o se, invece, creino solo obbligazioni.
  • contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il semplice consenso legittimamente manifestato (cfr. art. 1376 c.c.) o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione.
  • contratti con prestazioni a carico di una sola parte o contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive; i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il c.d. sinallagma)
  • contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito; i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio. In quest'ultima categoria sottodistinguiamo le liberalità dai negozi gratuiti in senso stretto: le prime comportano un depauperamento di una parte a vantaggio di un'altra, i secondi precludono a chi si obbliga solo di percepire un guadagno sulla prestazione erogata (altro è donare un quadro, altro obbligarsi a dare gratuitamente ripetizioni private ad uno studente). La distinzione è chiara se si pensa alla causa dei diversi negozi. Ad esempio nel comodato, contratto a titolo gratuito, la causa è la cessione in uso, mentre nella donazione è lo scopo di liberalità.
  • contratti associativi e contratti di scambio; i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
  • contratti solenni o formali e contratti a forma libera, a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
  • contratti aleatori e contratti commutativi a seconda che il valore concreto della prestazione e della controprestazione dipenda da un fattore di incertezza (ad es. scommessa) ovvero che non implichi l'assunzione di un rischio in quanto le parti sanno, fin dal momento in cui concludono il contratto quale sarà l'entità dello svantaggio e del vantaggio conseguito con il contratto
  • contratti di durata e contratti istantanei, a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).

Gli elementi del contratto modifica

Tale negozio deve contenere alcuni elementi essenziali; inoltre, può contenere alcuni elementi accidentali.

  Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Negozio_giuridico#Elementi del negozio giuridico.

Elementi essenziali modifica

Il contratto scaturisce dallo scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono concludere e si impegnano a vicenda. Il rapporto giuridico su cui verte l'accordo delle parti non può che essere un bene in senso ampio suscettibile di valutazione economica. I requisisti essenziali del contratto elencati all'art 1325 del c.c. sono:

  • l'accordo delle parti, è il fondamento del contratto;
  • la causa, ossia l'insieme degli effetti giuridici prodotti dal contratto;
  • l'oggetto, ossia la prestazione che deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore; dev'essere: POSSIBILE (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), LECITA (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume) DETERMINATO o DETERMINABILE (quando viene determinata quantità e qualità)
  • la forma, ove prevista dalla legge a pena di nullità.

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto.

Elementi accidentali modifica

All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i più diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del Codice Civile e sono:

  • la condizione; può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti.
  • il termine; può essere definito come l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti del contratto
  • il modo o onere.

Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a quelle già citate il Codice Civile disciplina la clausola penale (artt. 1382-1384) e la caparra (artt. 1385 e 1386).

Formazione dei contratti modifica

Il contratto si forma attraverso:

  • lo scambio di una proposta e di una accettazione
  • la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti (dichiarazioni congiunte e simultanee)

La proposta, è l'atto con il quale una parte prospetta all'altra il contenuto del contratto. L'accettazione, esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta. Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'art. 1335 statuisce che la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario, ossia del proponente. Essa è accertabile con una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Efficacia dei contratti modifica

L'articolo 1372 del Codice civile tratta dell'efficacia dei contratti.

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto è contemporaneamente un atto giuridico (crea un rapporto) e un regolamento (disciplina il rapporto). Ove vi fossero dei conflitti da dirimere nascenti dall'ipotesi in cui vi siano una pluralità di aventi causa dallo stesso autore tra cui sia sorto un conflitto, questi si risolve ricorrendo a criteri espressamente stabiliti a seconda che si tratti di un acquisto di un diritto: immobiliare (primo che ha trascritto l'atto); mobile (che ha ricevuto il possesso in buona fede); credito (chi primo ha notificato la cessione al debitore); personale di godimento (chi lo ha conseguito per primo). Ove questi criteri non siano applicabili la regola è quella della priorità nella conclusione del contratto. Alcune volte il contenuto volontario dell'atto può essere integrato da alcune clausole consuetudinarie inserite perché ad esempio tipiche di determinati mercati (integrazione del contenuto negoziale); tale integrazione può essere riferita anche agli effetti del contratto: principalmente per volontà delle parti ma qualora questi non vi abbiano provveduto si ricorre alla legge; laddove anche quest'ultima sia lacunosa si ricorrere agli usi od infine al criterio dell'equità.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge come previsto, ad esempio, all'art. 1401 c.c. "Riserva di nomina del contraente" ove è previsto che "nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso." (Contratto per persona da nominare)

L'espressione “il contratto ha forza di legge tra le parti” significa che le parti non possono sottrarsi al dovere di osservare il contratto, secondo il tenore di esso nel suo complesso e nelle sue singole parti. Chi tra i contraenti risulta inadempiente ne sopporta la responsabilità. Il vincolo contrattuale resta in vita per tutto il tempo del contratto.

La volontà di uno solo dei contraenti non è sufficiente a determinare l'anticipata risoluzione del contratto o la sua parziale modifica. Ciò è vero se nel contratto non è presente la c.d. “clausola di rescindibilità” che consente ad uno solo dei contraenti di chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

Il contratto produce effetti grazie al consenso prestato dalle parti. Se il contratto è annullato, rescisso o risolto, perde la sua efficacia. Il contratto nullo non produce effetti fra le parti e nei confronti dei terzi.

Il contratto annullabile produce effetti fino a quando la parte debole (contraente) non richiede esplicitamente al giudice l'annullabilità del contratto. La nullità è imprescrittibile mentre l'annullabilità cade in prescrizione dopo un periodo di 5 anni.

Cessione del contratto modifica

  Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Cessione del contratto.

È il negozio che realizza il mutamento di una delle parti del contratto attraverso il trasferimento dell'intera posizione giuridica negoziale in favore del terzo acquirente.
Il consenso alla cessione può essere dato preventivamente, nell'ambito della stipulazione del contratto originario, oppure successivamente, mediante approvazione del contratto di cessione, che deve, pertanto, essere comunicato al terzo contraente ceduto.

Esecuzione dei contratti modifica

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. L'invalidità riguarda il contratto come atto, la risoluzione invece, opera direttamente sul rapporto contrattuale. L'invalidità, infatti, sussiste quando sono presenti difetti originari nel contratto che lo viziano.

Evoluzione storica modifica

Il termine contractus nel diritto romano indicava non già un accordo ma il vincolo obbligatorio in sé oggettivamente considerato. La figura corrispondente al contratto odierno (che dà rilievo all'elemento soggettivo del consenso) nasce in epoca post-classica e si chiama pactum o conventio.
La dottrina illuministica afferma il principio per cui solus consensus obligat, in quanto si tende a liberare i rapporti commerciali dal peso delle forme solenni e si proclama la libertà del singolo e la sua autonomia nello stipulare non un contratto ma un accordo.
Il diritto romano e la dottrina giusnaturalistica sono rispettivamente il punto di partenza e il punto di arrivo dell'evoluzione della figura del contratto.
Nel sistema romanistico erano conosciute singole figure di contratti, tipici ed atipici, ma le relative discipline erano "atomistiche" (l'una separata dall'altra, non cogliendo i tratti comuni tra singoli contratti). Nel diritto moderno si afferma la figura del contratto come categoria generale.
Già nel Codice francese ed in quello italiano del 1865, prima della disciplina dei singoli contratti vi era la rubrica riguardante il contratto in generale, contenente i principi comuni a tutte le figure: paradigmi formali, costanti ed uniformi con funzione normativa.

Testi normativi modifica

Collegamenti esterni modifica

Bibliografia modifica

  • Bianca, Il contratto, Diritto civile, III, Giuffrè, Milano
  • Diener, Il contratto in generale, Milano, 2002
  • Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1948
  • Roppo, Il contratto, Giuffre', Milano
  • Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 1973