Acquisto e Difesa della Proprietà
La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge.
L'articolo 922 del codice civile prevede alcuni modi di acquisto peculiari per il diritto di proprietà.
È da sottolineare come l'art. 922 c.c. non rappresenti un numero chiuso dei modi di acquisto della proprietà, bensì un'elencazione generale che apre ad altre modalità di acquisto "previste dalla legge", tra le quali assume rilievo il possesso in buona fede, previsto dall'articolo 1153.
Si suole dividere le tipologie di acquisto della proprietà in: acquisto a titolo originario ed in acquisto a titolo derivativo.
Si ha acquisto a titolo originario quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Ciò succede quando la cosa non ha un precedente proprietario, ma anche quando il diritto del precedente proprietario è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario. Conseguenza dell'acquisto a titolo originario è che la proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario. L'acquisto a titolo originario estingue dunque i diritti reali e le garanzie reali in precedenza costituiti sulla cosa.
Sono modi di acquisto a titolo originario:
- invenzione
- accessione
- unione e commistione (ricomprese nella categoria dell'accessione di cosa mobile a cosa mobile)
- specificazione
- usucapione
- occupazione di res nullius o derelicta
- possesso in buona fede
Si ha acquisto a titolo derivativo quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è dal suo precedente proprietario ("dante causa") trasferita ad un nuovo proprietario ("avente causa"). L'acquisto, in questo caso, si sostanzia in un vero e proprio fenomeno successorio che, proprio per le sue caratteristiche, fa subentrare il nuovo proprietario nella medesima situazione di diritto del precedente.
L'essenza dell'acquisto a titolo derivativo sta nel fatto che l'avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario. Questo perché, nessun titolare di diritto di proprietà può alienare un diritto superiore, per ampiezza o contenuto, a quello di cui è effettivamente proprietario. Vale l'antico brocardo di Ulpiano, secondo il quale nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti detenga).
La successione potrà essere:
- mortis causa (ossia a causa di morte), in caso di decesso del precedente proprietario ed acquisto da parte dell'erede designato
- inter vivos (ossia con atto fra vivi) in caso, ad esempio, di contratto di compravendita, di donazione, di permuta etc...
Occupazione e Invenzione
modificaL' Occupazione, (in latino occupatio) è una condotta consistente nella presa di possesso di cose mobili, che appartengano o meno ad altri soggetti. Può costituire un modo di acquisto della proprietà per usucapione quando le cose oggetto dell'occupazione non appartengono ad alcuno (cosiddette res nullius) o che sono state volontariamente abbandonate dal proprietario (cosiddette res derelictae).
Possono essere cose di nessuno, suscettibili di occupazione, solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a nessun privato, sono di proprietà dello Stato (art. 827 cc.) o delle regioni a statuto speciale. I privati possono acquistare la proprietà degli immobili vacanti solo con l'usucapione.
Il codice civile considera cose di nessuno due serie di cose (art. 923):
- Le cose abbandonate: queste diventano cose di nessuno dopo l'abbandono ("derelizione") da parte del proprietario, il quale si libera del possesso della cosa con l'intenzione di rinunciare alla proprietà. La derelizione è un semplice fatto giuridico: basta, in chi la pone in essere, la capacità naturale di intendere e volere.
- Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca: la fauna selvatica, con la legge 968 del 1977, è diventata patrimonio indisponibile dello Stato e dunque la norma vale ormai solo per la pesca.
Un caso particolare di derelizione è quello degli animali mansuefatti che fuggono senza che il proprietario li reclami entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui si trovano; diversa la norma che vale per gli animali migratori: se questi abbandonano il fondo, il proprietario ne perde per ciò stesso la proprietà, che viene acquistata del proprietario del fondo sul quale siano spontaneamente migrati, purché quest'ultimo non li abbia attirati con arte o con frode.
Di acquisto della proprietà si può parlare anche in una terza ipotesi, non espressamente menzionata nel codice, e che si può definire come occupazione delle cose mobili altrui con il consenso, espresso o tacito, del proprietario. Un esempio sono funghi o legna raccolti sul fondo altrui: qui non si tratta di cose di nessuno: sono frutti naturali del fondo, che tuttavia, sono resi suscettibili di occupazione dal consenso del proprietario. Il consenso alla altrui occupazione non influisce sul modo di acquisto della proprietà, che è pur sempre a titolo originario.
Dopo la legge 968 del 1977 rientra in questa ipotesi, nei limiti e alle condizioni in cui la caccia è ancora permessa, anche l'acquisto per occupazione della selvaggina. Per tradizione venatoria acquista la selvaggina il cacciatore che l'ha scovata, anche se altri l'ha successivamente uccisa.
Ma esistono frutti spontanei del fondo che nessuno può cogliere, nemmeno il proprietario (come le specie vegetali protette), perché si tratta di cose che non possono formare oggetto di diritti.
l'invenzione (dal latino invenire, cioè trovare) è un modo di acquisto della proprietà di una cosa mobile, consistente nel ritrovamento di una cosa smarrita.
Cosa smarrita è la cosa mobile avente un valore economico che sia stata involontariamente perduta (se ci fosse volontà di perderla non si avrebbe una cosa smarrita bensì una cosa abbandonata, oggetto quindi di occupazione) dal proprietario o possessore, e costui ignori il luogo dove essa si trovi: il proprietario ha perduto la detenzione della cosa senza rinunciare alla proprietà e senza dimetterne il possesso. La cosa ha ancora un proprietario.
Per l'articolo 927 del codice civile italiano, chi trova una cosa mobile, che le circostanze fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata, deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, al sindaco del comune in cui l'ha ritrovata, che dà notizia del ritrovamento nell'albo pretorio e provvede alla sua custodia. Il proprietario potrà proporre reclamo della cosa e avanzare la richiesta di restituzione, ma al ritrovatore spetterà una somma di denaro pari a un decimo del valore della cosa in premio per il ritrovamento. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Qualora la cosa non abbia un valore commerciale, ma affettivo, l'entità del premio verrà fissata dal giudice secondo il suo equo apprezzamento. Al proprietario smarritore sono equiparati il possessore e il detentore.
Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che lo smarritore si presenti, questi perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore.
L' Invenzione è modo di acquisto della proprietà diversa dell'occupazione: prescinde dall'apprensione materiale della cosa; nell'eventuale conflitto tra chi abbia per primo avvistato la cosa e chi l'abbia successivamente raccolta prevale il primo.
Il codice civile prevede come ipotesi separata quella del ritrovamento del tesoro. È tale, per l'articolo 932, ogni cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro è suo; se è fatto da altri, spetta per metà al ritrovatore e per metà al proprietario del suolo (a cui è equiparato l'enfiteuta). Il diritto del non proprietario sorge solo se il tesoro è da lui stato scoperto per solo effetto del caso, non se si tratta di persona incaricata di effettuare le ricerche.
La scoperta del tesoro, come l'invenzione in genere, è un fatto giuridico, tuttavia non produce come l'invenzione l'acquisto definitivo della proprietà: altri può sempre dimostrare la proprietà del tesoro e rivendicarla nei confronti dello scopritore.
Il contenuto del terzo comma dell'articolo 932 rimanda alle disposizioni delle leggi speciali (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 - artt.90-93, Codice dei beni culturali e del paesaggio) per disciplinare il ritrovamento degli oggetti di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico. Nello specifico, tali oggetti sono sottratti all'acquisto in proprietà privata e sono attribuiti alla proprietà dello Stato. Tuttavia, è previsto un premio per il ritrovamento.
Usucapione
modificaL' Usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su di un bene (articoli 1158 e seguenti del codice civile).
Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l'usucapione ("prescrizione acquisitiva"), l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (articolo 1158).
Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno vent'anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.
Agli effetti dell'usucapione è irrilevante che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l'usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.
È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso; nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso. Seguendo il citato esempio, solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.
Il possesso ad usucapionem deve essere, per l'art. 1158, un possesso "continuato". Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva solo animo.
Per l'interruzione del possesso ad usucapionem, l'articolo 1165 richiama le norme sull'interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l'usucapione. Perciò l'usucapione è interrotta dall'atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui, non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.
L'usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall'antico proprietario non sono opponibili all'usucapiente neppure se trascritti. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all'usucapione.
Il fondamento dell'usucapione è in un'esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni; una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.
La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo; occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").
Gli effetti giuridici dell'usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico; la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo.
Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l'usucapione della proprietà.
I Tempi necessari per l'usucapione sono:
- Per i beni immobili: 20 anni
- Per i beni immobili acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto: 10 anni dalla data della trascrizione
- Per le universalità di beni mobili: 20 anni
- Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede: 10 anni
- Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede: 20 anni
- Per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo e che sia stato debitamente trascritto: 3 anni dalla data della trascrizione
- Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, quando manca almeno una delle condizioni ora citate: 10 anni
L'articolo 1159-bis ha introdotto norme speciali per i piccoli fondi rustici avente reddito dominicale inferiore a 180,76 €[1] e i fondi rustici montani con fabbricati annessi; l'usucapione ventennale si compie in 15 anni, mentre quella decennale in 5 anni (cd. usucapione speciale).
Per i costumi vige il principio del possesso vale titolo per il quale colui al quale è alienata una cosa mobile da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. L'istituto si sovrappone, perciò all'usucapione.
Altri Modi di Acquisto della Proprietà a Titolo Originario
modificaL' Accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario regolato dagli articoli 934 e seguenti del codice civile.
Secondo un antico e generale principio, la proprietà di una cosa qualificata come cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come a essa accessorie.
Nell'accessione di cosa mobile a cosa immobile (la cosiddetta accessione verticale) si manifesta la preminenza della proprietà immobiliare: ogni bene mobile che venga materialmente unito a un bene immobile accede a questo, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile (art. 934). L'acquisto della proprietà si attua automaticamente e l'eventuale pronuncia del giudice al riguardo ha valore solo dichiarativo. Da ciò l'ulteriore conseguenza che, se si vende un terreno e si tace circa le costruzioni su essa esistenti, il compratore acquista a titolo derivativo il terreno, ma a titolo originario (per accessione) le costruzioni.
L'art. 934 fa salvo il caso in cui diversamente risulti dal titolo o dalla legge (così i diritti dell'enfiteuta sono estesi alle accessioni).
Il principio di accessione è adattato dal codice a particolari situazioni:
- Opere fatte da un terzo con materiali propri (articolo 936): il proprietario del suolo ha diritto di tenersi la costruzione o piantagione, pagando a sua scelta una somma pari al costo dell'opera o al maggior valore conseguita dal suolo; se il terzo ha costruito in mala fede oppure se il proprietario del suolo era inconsapevole dell'attività costruttiva e non vi si era potuto opporre, egli può obbligare l'altro a demolire la costruzione; in ogni caso la rimozione non può essere domandata se sono trascorsi sei mesi da quando il proprietario del suolo ha avuto notizia dell'incorporazione.
- Accessione invertita (articolo 938): nel costruire sul proprio fondo, il proprietario sconfina in buona fede, occupando con la costruzione parte di un fondo contiguo. Se il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dall'inizio della costruzione, il giudice può, su richiesta del costruttore, attribuirgli la proprietà della parte del fondo altrui occupata, obbligandolo però a pagare il doppio del suo valore. Qui l'accessione non opera automaticamente: deve essere pronunciata dal giudice e la sentenza ha in questo caso natura costitutiva; l'eccezionalità della norma ha indotto la giurisprudenza a darne una interpretazione restrittiva; qui la buona fede non è presunta, ma deve essere provata - l'accessione vale solo se si è costruita sul suolo altrui una porzione di edificio, non l'intero edificio, né opere diverse da costruzioni.
- Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (articolo 935): il proprietario dei materiali può, a sua scelta, chiederne la separazione o pretendere che gli sia corrisposto il valore dei materiali; ma non può optare per la separazione se questa arrechi grave pregiudizio all'opera o faccia perire la piantagione.
- Opere eseguite dal terzo con materiali altrui (articolo 937): il proprietario dei materiali può rivendicarli, ma se ciò reca grave pregiudizio alle opere o al fondo, il proprietario di questo e il terzo sono tenuti in solido a corrispondere il valore dei materiali.
L'accessione orizzontale è un'ipotesi di limitata importanza, che riprende due fattispecie:
- alluvione (articolo 941): fiumi o torrenti trasportano, impercettibilmente, la terra da monte a valle, modificando l'estensione dei fondi rivieraschi: il proprietario del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà della maggiore estensione che il suo fondo ha ricevuto;
- avulsione (articolo 944): la corrente stacca da un fondo e trasporta più a valle o sull'altra riva una parte considerevole e riconoscibile di suolo: chi ha ricevuto l'incremento ne diventa proprietario, ma deve un'indennità all'altro proprietario (si tratta qui di un'applicazione dei principi generali sull'arricchimento senza causa).
L' Unione e la Commistione sono modi di acquisto della proprietà, disciplinati dall'art. 939 del Codice civile:
- L'Unione: Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
- La Commistione: Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
La Specificazione, infine, è un fenomeno analogo all'Accessione. L'oggetto che viene aggiunto alla cosa però è diverso. Il lavoro per cui la cosa non si accresce ma si trasforma. Il principio generale è che la proprietà della cosa trasformata spetta a chi ha fatto il lavoro utile. La proprietà della nova res può però riconoscersi al proprietario della cosa se il valore di questo sorpassa di molto il valore della attività di trasformazione. Naturalmente chi non riceve la cosa dovrà essere pagato per il valore della materia o, nel caso opposto, del lavoro utile.
Azioni a Difesa della Proprietà
modificaLe azioni che spettano al proprietario come tale per difendere il suo diritto contro altrui turbative si chiamano azioni petitorie e sono:
- l'azione di rivendicazione;
- l'azione negatoria;
- l'azione di regolamento dei confini;
- l'azione di apposizione di termini.
Con l' Azione di Rivendicazione, il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta. In Italia è regolata dal articolo 948 del codice civile.
L'azione di rivendicazione ha una finalità restitutoria: con essa il proprietario, che non è nel possesso della cosa, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione del bene.
L'azione ha natura reale: essa si rivolge cioè non solo nei confronti della persona che per prima si è impossessata del bene, ma contro chiunque ne ha attualmente la disponibilità di fatto ed è quindi in grado di restituirlo.
Il convenuto che, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di avere la disponibilità di fatto della cosa, è obbligato a recuperarla o a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario può agire anche contro il nuovo possessore o detentore e conseguire da quest'ultimo la restituzione della cosa.
Secondo il principio generale in materia di onere della prova, chi agisce in rivendicazione deve fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà, anche se il convenuto si astenga dal vantare un titolo che lo legittima a possedere o a detenere. Tale prova può presentare aspetti di particolare difficoltà (probatio diabolica), soprattutto quando si tratti di beni immobili: per essere proprietario, infatti, non basta aver acquistato il bene in base a una compravendita, a una donazione o a una successione mortis causa, perché il dante causa potrebbe non essere stato a sua volta proprietario; occorre dare la prova anche dell'acquisto legittimo dei vari danti causa dell'attore, immediati e mediati, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario da cui ha avuto origine la catena dei trasferimenti.
Nell'assolvimento di questo onore probatorio, allora, l'attore in rivendicazione può giovarsi dell'istituto dell'usucapione, che può essere costruito avvalendosi della successione nel possesso (o dell'accessione nel possesso, se la successione è a titolo particolare), che consente di sommare la durata del proprio possesso a quella dei danti causa. Per i beni mobili, inoltre, ai fini della ricerca dell'acquisto a titolo originario soccorre la regola possesso vale titolo.
L'azione di rivendicazione è imperscrittibile; tuttavia, se all'inerzia prolungata del proprietario fa riscontro il possesso del non proprietario per il tempo necessario ad usucapire, questi alla fine ne acquista la proprietà a titolo originario e l'azione di rivendicazione promossa non potrà avere alcun seguito.
Se il proprietario ha interesse solo alla restituzione o alla consegna della cosa che si trova in mano di altri, potrà esercitare, anziché l'azione di rivendicazione, l'azione personale ex contractu nei confronti del soggetto parte del rapporto contrattuale (del conduttore, del comodatario) e basterà dare la prova del contratto.
L' Azione Negatoria viene esercitata dal proprietario contro chi affermi l'esistenza di un diritto reale sulla cosa, come un usufrutto o una servitù prediale.
L'azione negatoria è volta ad accertare che il diritto di proprietà non sia gravato dai vincoli e dalle limitazioni da altri affermate: costituisce un'azione di accertamento negativo, che può essere esperita se sussiste, in capo all'attore, un motivo di temere pregiudizio dall'affermazione altrui.
L'azione negatoria può anche assolvere ad una funzione inibitoria, per cui il proprietario potrà ottenere l'ordine di cessazione delle turbative arrecate sulla base del diritto vantato, nonché ad una funzione risarcitoria. Incombe all'altra parte l'onere di provare l'esistenza del diritto che pretende di avere su quel bene altrui.
L'azione negatoria è imprescrittibile.
L' Azione di Regolamento di Confini (Actio Finium Regundorum) presuppone che ci sia una incertezza dei confini. Essa si esercita in due casi:
- Si chiama il giudice a decidere dove arrivi il limite dei due fondi senza che vi sia alcuna pretesa precisa da parte delle parti.
- Vi è una zona di terreno ben delimitata che si discute se appartenga ad uno ad altro proprietario.
È una azione di carattere duplice avendo entrambe le parti allo stesso tempo una posizione di pretesa e di difesa. Sono ammessi ogni mezzi di prova. In caso non ci fossero diversi elementi il giudice deve basarsi sulle mappe catastali. Il presupposto unico e necessario è quindi l'incertezza del confine. L'incertezza può essere eliminata anche con un negozio per facta concludentia come l'apposizione di una rete metallica che delimiti i fondi oppure la costruzione di un muro ad hoc su accordo dei proprietari confinanti.
L' Apposizione di Termini viene intentata dal proprietario quando non vi è incertezza dei confini e si vuole porre una pietra o altro segno materiale per indicare il confine stesso. La chiamata in giudizio del vicino è fatta non solo per dividere le spese della perimetrazione ma anche per evitare successive discussioni. Chiaramente va ricordato che per svolgere questi lavori è probabile che si compi un lavoro di scavo che coinvolge anche il fondo del vicino ecco perché è utile questa azione di mediazione. Anche qui vi è un carattere doppio: Ciascuno dei proprietari può intentarla e le parti contrapposte hanno reciproca posizione di pretesa e difesa. È di competenza del giudice di pace.
Azioni di Nunciazione
modificaPer Azioni di Nunciazione si intendono le azioni che il possessore (o il proprietario, o il titolare di altro diritto reale minore) può proporre al fine di prevenire possibili danni materiali alla cosa oggetto del possesso, così da tutelare il proprio diritto di continuare a godere del bene nello stato di fatto in cui si trova.
Tali azioni sono:
- la denuncia di nuova opera;
- la denuncia di danno temuto.
Entrambe sono disciplinate anche dal codice di procedura civile e hanno natura cautelare.
La Denuncia di Nuova Opera (art. 1171 c.c.) è l'azione con cui si domanda al giudice di vietare la continuazione della nuova opera, intrapresa da altri sul proprio o sull'altrui fondo. Ha due presupposti: l'opera deve essere stata intrapresa, ma non ancora compiuta; deve sussistere un ragionevole timore di danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso. Il termine per la proposizione dell'azione è di un anno dall'inizio dell'opera. La legittimazione passiva appartiene a colui che realizza la nuova opera. L'esecuzione di un'opera, dalla quale possa derivare un danno per la cosa oggetti di altrui diritto o possesso, configura un atto illecito: il denunciante, perciò, può domandare anche il risarcimento del danno che abbia già sofferto.
La Denuncia di Danno Temuto (art. 1172 c.c.) è l'azione proponibile quando il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti un pericolo di danno grave e prossimo alla cosa oggetto del diritto o del possesso. Il presupposto oggettivo dell'azione è costituito dal pericolo di danno grave e prossimo alla cosa. La legittimazione passiva appartiene sempre a colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza del pericolo. Mentre con la denuncia di nuova opera il denunciante lamenta un facere, nella denuncia di danno temuto si contesta la legittimità di un non facere da parte del soggetto tenuto alla manutenzione o alla custodia.