L'abigeato, cioè il furto di bovini o di equini oppure di altri animali in gregge o in mandria era un crimen extraordinarium, dunque posta all'attenzione dell' autorità imperiale e per ciò non regolarizzato dal ius civile e nemmeno dallo Ius honorarium. Fino all'Imperatore Adriano (117 d.C fino al 138 d.C) l'eventuale rapimento di animali era una delle ipotesi predicate del reato di furto e presupponeva la sperimentazione di un'azione civile. A partire da un commento ai decreti di Adriano, i giuristi nordici cominciarono a sviluppare un autonomo delitto che distingueva tra furto e bestiame in base al criterio predominante del numero degli animali rubati e della loro tipologia.

lezione
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Abigeato
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale romano
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%